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Per tanti anni la non ammissione alla classe successiva nella scuola elementare doveva essere approvata dal consiglio di interclasse.
La riforma Moratti aveva previsto, in un primo tempo, che l’ammissione alla classe successiva all’interno del periodo biennale avrebbe dovuto
essere automatica, e si potesse bocciare solamente nel passaggio da un biennio all’altro.
Nel testo definitivo del decreto legislativo 59/2004, su richiesta del Parlamento, l’ammissione automatica all’interno del periodo è
stata invece modificata, prevedendo (art. 8) per la scuola primaria che sia possibile in via eccezionale e motivata, non ammettere l’alunno.
In questi casi decidono solamente i docenti di classe, ma la loro decisione deve avvenire all’unanimità.
Art. 8 del DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n.59
La valutazione nella scuola primaria
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da
essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati;
agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo
biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche
attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi
seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse
prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
CIRCOLARE n. 29 del 5 marzo 2004
- Valutazione (articoli 4, 8 e 19)
L'articolo 8 del decreto legislativo stabilisce che la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli
alunni e la certificazione delle competenze dagli stessi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e
didattiche previste dai Piani di studio personalizzati.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari
facoltativi opzionali scelti dagli alunni.
Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti procedono alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del
passaggio al periodo successivo. Gli stessi, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia,
"in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".
Considerato che l'articolo 4 del decreto in questione prevede, nella scuola primaria, un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia
e due periodi didattici biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione
positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.
L'esame di licenza elementare rimane in vigore per l'anno scolastico in corso. Per quel che concerne gli anni successivi, si fa rinvio
a quanto disposto dall'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo.
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