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Il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato stipulato
dal Provveditore agli Studi ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai seguenti permessi brevi
per particolari esigenze personali:
1. per il personale ATA, 36 ore per ogni anno scolastico;
2. per il personale docente, un numero di ore corrispondente all'orario
settimanale di insegnamento (ad esempio, un docente di scuola secondaria, il cui orario settimanale sia di 18 ore,
ha diritto ad usufruire di permessi brevi per un massimo di 18 ore nel corso dell'anno scolastico.
Si precisa che il personale ATA può usufruirne giornalmente fino al massimo della metà dell'orario giornaliero
(di norma 6 ore, pertanto un massimo di 3 ore giornaliere); il personale docente può usufruirne fino alla metà
dell'orario di servizio giornaliero e, comunque, per un massimo di due ore (ad esempio, un docente che nel giorno
di richiesta di permesso debba prestare servizio per n. 3 ore di lezione, può usufruire di un permesso di 1 ora;
nel caso in cui lo stesso docente chieda un permesso per un giorno in cui debba prestare servizio per n. 6 ore di
lezione, può usufruire di un permesso massimo di 2 ore).
I permessi in oggetto vanno richiesti preventivamente al capo di istituto con domanda scritta; vanno recuperati
entro i due mesi successivi in una o più soluzioni in relazione all'esigenze di servizio. Per il personale docente
dovrà essere data, nei limiti del possibile, priorità alle supplenze o a interventi didattici integrativi,
possibilmente nella classe nella quale si è verificata l'assenza.
Nel caso in cui non fosse possibile il recupero delle ore di lavoro non prestate, per cause imputabili al dipendente,
l'Amministrazione deve provvedere a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per
il numero di ore non recuperate.
Per quanto riguarda il personale docente, la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della
sostituzione con personale in servizio nella scuola, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.
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