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Il personale con contratto a tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto, in caso di
assenza per malattia, per un periodo massimo di 18 mesi. Il periodo si calcola avendo riguardo a tutte le assenze
verificatesi nel triennio precedente, con l'avvertenza che il triennio decorre dall'ultimo episodio di malattia
(es. malattia dal 22 al 28 gennaio 2004; triennio di riferimento: 28 gennaio 2001 - 28 gennaio 2004)
Durante i 18 mesi di malattia spetta: In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate dalla competente ASL. Pertanto, per i suddetti giorni di assenza, spetta l'intera retribuzione. E' prevista, altresì, la possibilità che il lavoratore dipendente, che abbia superato il periodo massimo previsto di 18 mesi, possa usufruire, a richiesta, di un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. L'Amministrazione, a richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza, procede, tramite l'ASL, competente, all'accertamento di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro. Per l'ulteriore periodo di assenza oltre i primi 18 mesi, al dipendente non spetta alcuna retribuzione. Il periodo di assenza fino a 18 mesi non interrompe né la maturazione dell'anzianità a qualsiasi titolo, né le ferie; mentre il periodo di assenza successivo interrompe l'anzianità di servizio a tutti gli effetti. L'articolo 23, comma 4°, del CCNL prevede che, una volta superati i 36 mesi oppure accertata la permanente inidoneità, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. Occorre chiarire che le particolari esigenze alle quali si fa riferimento non sono specificatamente precisate e, pertanto, necessitano di successive disposizioni applicative. Il personale docente dichiarato inidoneo può essere, a domanda, collocato fuori ruolo c/o utilizzato in altri compiti, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale; il personale ATA è utilizzato, sempre a domanda, in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo. | ||