Il giorno 22 settembre 2005 alle ore 03,00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'Aran nella persona del presidente avv. Guido Fantoni, ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:
Per le Confederazioni sindacali:
Cgil ........................
Cisl ........................
Uil ........................
Confsal ........................
Cgu ........................
Per le OO.SS. di categoria:
Flc/Cgil ........................
Cisl Scuola ........................
Uil Scuola ........................
Confsal Snals ........................
Gilda Unams ........................
Al termine della riunione le Parti hanno sottoscritto l'allegata Ipotesi di Accordo relativa al C.C.N.L. per il secondo biennio economico 2004/2005 del personale del comparto Scuola.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
relativo al personale del comparto Scuola per il secondo biennio economico 2004/2005
Art. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente Contratto biennale, relativo al comparto del personale della Scuola, concerne la parte economica
e si riferisce al periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005.
Art. 2 - Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde,
per tredici mensilità, indicate
nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure
e alle decorrenze stabilite nella tabella
B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.
Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui alla
tabella A hanno effetto integralmente sulla 13ª mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive,
sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della
tabella A sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi ivi previsti al personale, comunque, cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art. 4 - Retribuzione professionale docenti
1. La retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 81 del C.C.N.L. 24 luglio 2003 è incrementata nelle
misure mensili lorde ed alle scadenze
indicate nella allegata tabella C.
2. Al personale docente, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2004 di risorse derivanti dalle economie
di sistema conseguite nell'anno scolastico 2003/2004 e certificate in euro 95,2 milioni al lordo degli oneri
riflessi, è corrisposta una "una tantum" pari a euro 81 complessiva in ragione del servizio prestato
da ciascun docente durante l'anno 2004.
Art. 5 - Fondo dell'Istituzione scolastica
1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo di istituto, già definite ai sensi dell'art. 82 del C.C.N.L.
24 luglio 2003, sono incrementate, a decorrere dal 31/12/2005 ed a valere sull'anno 2006, di un importo pari
a:
– euro 15,24 mensili pro capite per tredici mensilità per ogni docente ed unità di personale educativo in
servizio al 31/12/2003;
– euro 10,87 mensili pro-capite per 13 mensilità per ogni unità di personale Ata in servizio al 31/12/2003.
2. Le risorse occorrenti per la copertura del finanziamento di cui al comma 1 potranno alimentare il fondo per
le istituzioni scolastiche solo successivamente all'approvazione della legge Finanziaria per l'anno 2006, che
preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell'Accordo Governo-Parti sociali del 27
maggio 2005.
3. Le risorse di cui all'art. 82, comma 3, del C.C.N.L. 24 luglio 2003 ricevono nel presente C.C.N.L. una diversa
finalizzazione poiché destinate a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 7 del
presente C.C.N.L.
4. Entro 60 giorni dall'approvazione della legge Finanziaria per l'anno 2006 le Parti definiranno con apposita
Sequenza contrattuale l'aggiornamento dei compensi accessori erogati a carico del fondo di istituto.
Art. 6 - Aumenti contrattuali ai capi di istituto
1. Ai capi di istituto, in servizio nel quadriennio contrattuale 1998/2001 e che non hanno acquisito la
qualifica di dirigenti scolastici, sono attribuiti i medesimi incrementi stipendiali, per tredici mensilità,
spettanti al docente laureato degli Istituti secondari di II grado.
Art. 7 - Posizioni economiche per il personale Ata
1. Salva comunque la definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del C.C.N.L. 24 luglio 2003, si
conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella C allegata al
C.C.N.L. 24 luglio 2003 possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata
alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in euro 330 annui da corrispondere in tredici
mensilità al personale dell'area A, e in euro 1.000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale
dell'area B.
2. L'attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l'esito
favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una
graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di
studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del C.C.N.L. 24
luglio 2003 da attivarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente C.C.N.L.
L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa
procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.
3. Al personale delle aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione
economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo,
ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e
l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'area B, compiti di collaborazione
amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del
percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del Dsga, con esclusione della possibilità che siano
attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. 24 luglio 2003.
4. L'istituto di cui al presente articolo è finanziato, a decorrere dal 31/12/2005 in prima applicazione, con
le risorse pari a 33 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi di economie realizzate per il personale
Ata ed indicate nell'atto di indirizzo per il II biennio 2004/2005 del comparto Scuola disponibili dall'anno
2006, da suddividere in misura di due terzi a favore dell'area B e di un terzo a favore dell'area A. Ulteriori
risorse per il personale Ata che dovessero essere successivamente accertate e certificate avranno la medesima
destinazione, unitamente ad altre eventuali risorse che le parti decidessero di utilizzare in sede di rinnovo
contrattuale.
5. Al personale delle aree A e B a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle risorse derivanti dalle
economie di sistema conseguite nell'anno scolastico 2003/2004 certificate in euro 33 milioni al lordo degli
oneri riflessi per ciascuno dei due anni 2004 e 2005, è corrisposta una "una tantum" pari a euro
196 in ragione del servizio prestato nell'arco di vigenza contrattuale.
Art. 8 - Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente Contratto, restano in vigore le norme del C.C.N.L. 24 luglio 2003.
Art. 9 - Norma programmatica
1. Le economie certificate derivanti dai risparmi di sistema del personale docente, previste per l'anno
scolastico 2004/2005, saranno impiegate con le modalità da definirsi in una sequenza contrattuale da aprirsi
entro 60 giorni dalla certificazione delle risorse stesse.
ALLEGATI : Tabella A, Tabella B, Tabella C: Aumenti posizioni stipendiali
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